Art. 10.
(Ispettorati micologici).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL), uno o più centri di controllo micologico pubblico denominati «ispettorati micologici».
      2. Gli ispettorati micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente dalle ASL in possesso dell'attestato di micologo di cui all'articolo 13.
      3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      4. I compiti dell'ispettorato micologico sono i seguenti:

          a) organizzazione dei corsi a frequenza facoltativa per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 21. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

          c) organizzazione dei corsi per i raccoglitori di cui all'articolo 9. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti per l'autoconsumo ai fini della commestibilità secondo le modalità stabilite dall'ispettorato micologico stesso;

 

Pag. 9

          e) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.